Art. 2.
(Diritti e doveri).

      1. È diritto degli investigatori privati rispondere al bisogno privato di informazione, nel rispetto dei princìpi costituzionali e delle norme di legge a tutela della personalità e della riservatezza altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità e della completezza dell'informazione.
      2. L'investigatore privato è tenuto a rispettare il segreto professionale, quando ciò è richiesto dal carattere fiduciario della fonte delle notizie, a promuovere lo spirito di collaborazione tra i colleghi e a consolidare l'immagine professionale presso l'opinione pubblica e gli organi di informazione.